A chi è rivolto

L'imposta di soggiorno è applicata da tutti i Comuni della regione ed è posta a carico di coloro che
alloggiano, o che sostano con autocaravan, nelle strutture turistico-ricettive ubicate nel territorio
regionale e negli alloggi a uso turistico come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di
locazione per finalità turistiche.

Descrizione

L'imposta di soggiorno è applicata dal Comune territorialmente competente secondo un principio di
gradualità e, comunque, per un importo non inferiore a cinquanta centesimi di euro e non superiore a
cinque euro per notte di soggiorno, in base ai seguenti criteri:
a) per le aziende alberghiere di cui alla l.r. 33/1984 e per i complessi ricettivi all'aperto di cui al capo
II della l.r. 8/2002, l'imposta è applicata per persona in base al livello di classificazione assegnato;
b) per le strutture turistico-ricettive extralberghiere di cui alla l.r. 11/1996, a eccezione di quanto
previsto alla lettera c), e per quelle agrituristiche di cui alla l.r. 29/2006, l'imposta è applicata per
persona in base al prezzo medio;
c) per le case per ferie autogestite di cui alla l.r. 11/1996, l'imposta è applicata per persona in misura
fissa;
d) per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan di cui al capo III della l.r. 8/2002,
l'imposta è applicata per autocaravan in misura fissa;
e) per gli alloggi a uso turistico, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di locazione
per finalità turistiche, l'imposta è applicata per persona in misura fissa e articolata in base alla
classificazione turistica del Comune in cui è ubicato l'alloggio, come definita dal piano territoriale
paesistico (PTP), di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13 (Approvazione del piano
territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP)).

Le tariffa per persona per ogni notte di soggiorno a decorrere dal 1° maggio 2024 nel Comune di La Salle sono determinate come segue ai sensi della deliberazione della Giunta comunale n. 165 del 06/12/2023:

Strutture ricettive alberghiere
  • Per gli alberghi a 1 stella - € 0,50
  • Per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 2 stelle - € 1,00
  • Per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 3 stelle e gli alberghi a 3 stelle superior - € 1,50
  • Per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 4 stelle - € 2,50
  • Per gli alberghi a 4 stelle superior - € 3,00
  • Per gli alberghi, le RTA e gli alberghi diffusi a 5 stelle - € 4,00

Campeggi e villaggi turistici
  • Per campeggi a 1 stella - € 0,50
  • Per i campeggi e i villaggi turistici a 2 stelle - € 0,50
  • Per i campeggi e i villaggi turistici a 3 stelle - € 1,00
  • Per i campeggi e i villaggi turistici a 4 stelle - € 1,50

Aree attrezzate riservate alla sosta di autocaravan - per autocaravan per ogni notte di sosta - € 1,50

Strutture ricettive extra alberghiere e agrituristiche (affittacamere, b&b, CAV, rifugi, dortoirs, ostelli per la gioventù)
  • Attività con prezzo medio fino a euro 20,00 - € 0,50
  • Attività con prezzo medio da euro 20,01 fino a euro 40,00 - € 1,00
  • Attività con prezzo medio da euro 40,01 fino a euro 70,00 - € 1,50
  • Attività con prezzo medio da euro 70,01 fino a euro 100,00 - € 2,00
  • Attività con prezzo medio da euro 100,01 fino a euro 150,00 - € 2,50
  • Attività con prezzo medio da euro 150,01 fino a euro 200,00 - € 3,00
  • Attività con prezzo medio oltre euro 200,00 - € 4,00

Case per ferie autogestite - € 0,50

Locazioni turistiche brevi - € 1,00

Dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre gli importi sopraindicati sono ridotti del 50% (bassa stagione)

Come fare

Gli alloggiati versano direttamente ai gestori delle strutture turistico-ricettive e ai locatori degli alloggi ad uso turistico l'importo dovuto.

I gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano la dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 10/2023 medesima, redatta utilizzando il modello tipo FINES predisposto dal CELVA e messo a disposizione dal Comune competente per territorio nell’ambito del progetto “Fines modulistica per gli uffici”, contenente il numero delle presenze rilevate ai fini ISTAT, con distinta indicazione di quello degli aventi diritto alle riduzioni e alle esenzioni secondo le seguenti scadenze:
a) entro il 31 gennaio, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre;
b) entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno.
In sede di prima applicazione, per i soggiorni dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, i gestori delle strutture turistico-ricettive di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2023 e i locatori degli alloggi ad uso turistico di cui alla l.r. 11/2023 presentano la dichiarazione di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2025.
L’imposta è versata al Comune competente per territorio dai soggetti di cui sopra, entro le stesse scadenze di cui ai punti a) e b) precedenti e, per i soggiorni dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, entro la scadenza di cui al paragrafo precedente, mediante pagamento elettronico PagoPA; è ammissibile, in alternativa al pagamento elettronico PagoPA, la possibilità di pagamento mediante delega unica F24, versamento diretto presso la tesoreria comunale o bonifico sul conto corrente IBAN IT83T 03599 01800 000000158532.

N.B.: la scadenza della dichiarazione relativa al 2^ semestre e per l'anno 2024 è stata anticipata dal 31 marzo al 31 gennaio; la DGR 1148/2023 verrà corretta in tal senso non appena possibile.

Cosa serve

Per effettuare la dichiarazione semestrale utilizzare il modello 16.t reperibile sul sito https://www.celva.it/fines, scaricabili anche dall'elenco più in basso

Cosa si ottiene

Adempimento semestrale alla normativa vigente sull'imposta di soggiorno

Tempi e scadenze

  • entro il 31 gennaio, per i soggiorni dal 1° luglio al 31 dicembre;
  • entro il 30 settembre, per i soggiorni dal 1° gennaio al 30 giugno.
  • In sede di prima applicazione, per i soggiorni dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, entro il 31 gennaio 2025.
N.B.: la scadenza della dichiarazione relativa al 2^ semestre e per l'anno 2024 è stata anticipata dal 31 marzo al 31 gennaio; la DGR 1148/2023 verrà corretta in tal senso non appena possibile.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Segreteria

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

GC-2023-00165.pdf [.pdf 626,01 Kb - 11/01/2024]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Documenti

Documenti - Normativa

Modulistica

Documenti funzionamento interno

Documenti attività politica

Documenti di programmazione e rendicontazione

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 20/01/2025 12:15:28

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