L'Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di accogliere o meno la richiesta, in base alle proprie esigenze operative ed organizzative, autorizzando discrezionalmente il locale che più riterrà idoneo per l'iniziativa ed in base alla capienza massima prevista.
A fronte dell'istanza presentata e debitamente protocollata, il Responsabile del Servizio provvederà al rilascio della concessione indicando le condizioni di utilizzo stabilite dal presente Regolamento e la tariffa di utilizzo stabilita da apposito provvedimento della Giunta comunale sulla base del vigente Regolamento.
Il Responsabile del Servizio provvederà al rilascio della concessione o ad una comunicazione di non accoglimento della richiesta, entro 7 giorni dalla data di protocollo della richiesta.
La concessione in uso di locali comunali al medesimo richiedente per più di due giornate, anche non consecutive, sarà sottoposta a preventivo parere della Giunta comunale.
La concessione ha durata limitata all'iniziativa cui si riferisce la richiesta.
Nel caso di richieste concomitanti verrà accordata la priorità secondo quanto previsto nel precedente articolo 2 e successivamente la precedenza secondo l'ordine cronologico di presentazione al Protocollo comunale:
Le concessioni sono strettamente personali, non possono essere cedute o da altri utilizzate, e sono rilasciate esclusivamente al titolare della richiesta, che sarà ritenuto responsabile del corretto utilizzo dei locali.
Sottoscrivendo la concessione, il richiedente si impegna al rispetto di tutte le condizioni, le norme, le modalità ed i termini contemplati dal presente regolamento, dall'atto di concessione e dalle leggi vigenti.
L'importo dovuto per l'uso dei locali comunali dovrà essere versato anticipatamente tramite versamento presso la Tesoreria comunale o presso la segreteria comunale (POS). La ricevuta dovrà essere esibita al ritiro della concessione.
Rimane salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di disporre dei locali, indipendentemente da eventuali concessioni rilasciate a terzi, qualora se ne verifichi lo stato di necessità per l'Ente, dando preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di forza maggiore. In tal caso nessun indennizzo o risarcimento sarà dovuto dal Comune al concessionario con esclusione del corrispettivo versato.